martedì 2 gennaio 2024

Adeguamento rimanenze di magazzino.

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. La misura è finalizzata al riallineamento fra il magazzino fisico e quello contabile. A tal fine saranno dovute:

- ipotesi eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi: 
a) l'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
b) un’imposta sostitutiva dell’impo-sta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

- ipotesi indicazione di valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse: un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’adeguamento  non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali. Nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

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