lunedì 24 ottobre 2016

Cartelle di pagamento: definizione agevolata

Per cartelle di pagamento aventi ad oggetto i ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate.
Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore indica altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15 marzo 2018. 
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato.
A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
La facolta' di definizione puo' essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi  e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. 

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