Per cartelle di pagamento aventi ad oggetto i ruoli, affidati agli agenti
della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali
carichi, gli interessi di mora e le somme aggiuntive, provvedendo
al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di
quattro rate.
Ai fini della definizione agevolata, il debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di
avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del decreto attuativo, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che
lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari
ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle
somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare il 15
dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15
marzo 2018.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato
dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi
oggetto della dichiarazione. In tal caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non
determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della
riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non
puo' essere rateizzato.
A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del
presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si
sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia
stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia'
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
La facolta' di definizione puo' essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.
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