venerdì 21 ottobre 2016

Credito di imposta bonifica amianto

A decorrere dal 16 novembre 2016 potranno essere presentate in via telematica le domande per l'ottenimento del credito di imposta per la bonifica amianto dei capannoni industriali. 
Il beneficio è destinato ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi dirimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. 
Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 percento delle spese sostenute per gli interventi, utilizzabile in n. 3 periodi di imposta.
Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. 4. L'ammontare totale dei costi eleggibili e', in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi; b) l'ammontare delle singole spese eleggibili; c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto; d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, pena esclusione, da: a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente; b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attivita' di cui al piano di lavori gia' approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilita' degli ambienti bonificati redatta da ASL; c) l'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute; d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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