martedì 13 novembre 2018

Definizione agevolata carichi agenti della riscossione: rottamazione-ter

Facendo seguito alle precedenti versioni con il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 sono state definite le regole attuative della c.d. "rottamazione-ter". La norma, in linea con le precedenti, prevede l'abbattimento dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante estinzione senza corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. Il pagamento delle somme rottamate potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive semestrali di pari importo. Le rate scadranno 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Ai fini dell'agevolazione il debitore dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore sceglierà altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Qualora i carichi rottamati sono oggetto di contenziosi il debitore indicherà l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumerà l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; 
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione; 
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; 
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata presentata la dichiarazione: 
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: 
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero; 
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Potranno accedere ai termini della rottamazione-ter anche:
a) coloro che hanno avuto accesso alla rottamazione-bis (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) a patto di versare entro il 7 dicembre 2018 le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso potranno beneficiare dei maggiori termini di versamento previsti dalla presente procedura di adesione;
b)coloro che sono decaduti dalla prima versione della rottamazione (decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) 

Al fine di valutare ogni singola posizione interessata, ed in considerazione alle probabili evoluzioni della normativa in sede di conversione parlamentare, si invita la gentile clientela a segnalare posizioni rilevanti alla fine della definizione agevolata.

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