martedì 23 luglio 2019

Credito di imposta fiere internazionali.

Più nel dettaglio, le imprese esistenti al 1° gennaio 2019 potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero: 

● affitto degli spazi espositivi; 

●allestimento dei medesimi spazi; 

●attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Vi sono però due importanti limiti:

■l’ammontare del credito fruibile non può superare per ciascuna impresa 60.000 euro;

■lo stanziamento per esso complessivamente previsto non è elevato, essendo pari a 5 milioni di euro. 

Occorre poi prestare attenzione poiché esso è attribuito fino ad esaurimento dello stanziamento, e a tal fine rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Adempimenti e istruzioni

È quindi importante che le imprese si preparino alla richiesta di credito d’imposta registrando in contabilità in modo separato le diverse tipologie di spese agevolabili, considerate le modalità di assegnazione del credito. Tali spese sono individuate nelle voci B7 e B8 del conto economico, ai sensi del principio contabile Oic 12. 

Si prevede l’emanazione di un apposito decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e di quello dell’Economia, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2019), con l’obiettivo di individuare:

●le tipologie di spese ammesse, nell’ambito di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 49;

●le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1; 

●l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

●le procedure di recupero, nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 40/2010. 

Quest’ultima norma norma prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le eventuali procedure di recupero dei crediti la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’agenzia delle Entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

Tassazione

Il credito d’imposta è riconosciuto (comma 3) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dai regolamenti Ue in materia di de minimis per le imprese, il settore agricolo, la pesca e l’acquacoltura. 

Il credito, che in assenza di una diversa indicazione è da ritenersi tassabile ai fini Ires e Irap, è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, e deve essere opportunamente contabilizzato. 

A seguito dell’ordinaria attività di controllo, l’agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta. In tale caso, la stessa Agenzia ne dà comunicazione al ministero dello Sviluppo economico che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Dl 40/2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

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