Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ex studi di settore) di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci delle predette società.
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