mercoledì 10 maggio 2023

Decreto Lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4.05.2023 il DL 4 maggio 2023 n. 48 ( Cd. Decreto Lavoro )

In vigore dal 05 Maggio 2023. 

Di seguito le principali novità: 

CONTRATTI A TERMINE E CAUSALI ( ART. 24 ) – 

Fermo restando l’attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto e quello della durata massima non eccedente i 24 mesi , il decreto Lavoro modifica l’impianto relativo alle casuali stabilendo che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi è legittimato per: 

- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015;

- esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva. Fino al 30 Aprile 2024. (Consigliata la procedura di certificazione presso le apposite commissioni);

- esigenze sostitutive di altri lavoratori. 

OBBLGHI DI INFORMAZIONE DL TRASPARENZA ( ART. 26 ) 
Si prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonchè il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori 

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE ( ART. 39 ) 
Il decreto innalza, in misura pari al 4 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione aumenta fino al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. 

FRINGE BENEFIT e WELFARE AZIENDALE ( ART. 40 ) 
Incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per: i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. 

INCENTIVI PER ASSUNZIOI DI GIOVANI ( ART. 2 – 
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

- non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;

- non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

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