venerdì 24 maggio 2024

Credito d'imposta ZES unica

Via libera al nuovo credito d’imposta Zes unica. Istanze entro il 12 luglio e rischio ridefinizione dei crediti. Possono accedervi tutte le imprese , indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. Zes unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo (solo quelli previsti dalla carta degli aiuti), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
E’ con il Decreto 17 maggio 2024 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21/05/2023, n. 117) del Ministero per gli affari europei emanato di concerto con il Ministero dell’economia, che sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. 
Ma per la piena operatività della misura, dobbiamo attendere l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di comunicazione, le istruzioni e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione. 

Investimento minimo e massimo - L’investimento minimo è di 200.000 euro, il massimo 100 milioni. 

Spese agevolabili - Sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientra tra queste anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo. 

Entità credito d’imposta - Per l’acquisto di beni strumentali, le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta (in alcuni casi particolari al 70%): la percentuale che si può ricevere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto. 
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. 
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti - Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Novità bonus edilizi

Dopo il via libera definitivo del Senato ottenuto il 16 maggio scorso, arriva quello della Camera ottenuto nella mattinata di ieri con 150 sì e 109 no. È attesa ora la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Segue un riepilogo delle principali novità.

Bonus edilizi - In tema Superbonus, le detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto 29 marzo 2024, n. 39, quindi, negli anni 2024 e 2025, saranno detraibili obbligatoriamente in 10 anni. Attualmente, la legislazione vigente prevede per tali detrazioni la fruizione in 4 rate con un’aliquota pari al 70% per il 2024 e al 65% per l’anno 2025.

Banche, assicurazioni e società finanziarie. Le disposizioni – Dal 1° gennaio 2025 le banche e gli istituti finanziari non potranno più compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i contributi previdenziali, assistenziali e con premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Qualora il divieto non venisse rispettato, il Fisco recupererà il credito compensato e provvederà a sostenere una sanzione.
Al fine di prevenire l’acquisto di crediti derivanti dalle misure Superbonus a prezzi troppo bassi rispetto al loro valore reale, l’articolo 4-bis, comma 6, introduce un nuovo comma 3-ter all’art. 121 del dl 34/2020, inerente all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare, la norma stabilisce che per i soggetti qualificati che hanno acquistato crediti d’imposta a un prezzo inferiore al 75% del loro valore nominale, la detrazione deve essere suddivisa in6 rate annuali di pari importo anziché nella rateazione originaria. Le nuove regole si applicano a banche, intermediari finanziari iscritti all’Albo e imprese di assicurazioni.

Enti comunali: attività di vigilanza e controllo – I Comuni devono vigilare sulle irregolarità, in particolare, dovranno sostenere controlli su interventi relativi a Superbonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche. In caso di mancata realizzazione dei lavori o di difformità rispetto ai documenti edilizi rilasciati, il Comune è autorizzato a trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’Enea, con la possibilità di irrogare per illeciti relativi alla disciplina edilizia. Inoltre, potranno segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti che hanno generato indebite agevolazioni fiscali.
È previsto un incentivo alle attività di controllo pari al 50% delle maggiori somme incassate a titolo definitivo e delle sanzioni. Tra le attività di accertamento rientrano la condivisione dei dati relativi alle comunicazioni di inizio lavori o dei titoli abilitativi con l’Enea e l’Agenzia delle Entrate e ogni altra attività che permetta l’immediata verifica della corrispondenza tra gli interventi effettuati e la maturazione della detrazione.
Sarà istituito un “Fondo delle somme recuperate dall’utilizzo indebito delle agevolazioni edilizie” in cui confluiranno le somme recuperate. La destinazione del 50% e la ripartizione ai comuni aventi diritto verrà disposta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sconto fattura e cessione credito: deroga comuni colpiti dal sisma – È prevista una deroga al blocco dello sconto in fattura e cessione del credito per i comuni colpiti da eventi sismici. In particolare, la deroga interessa gli immobili danneggiati dai terremoti del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali le richieste sono state presentate a partire dal 30 marzo 2024.

Novità piano Transizione 5.0 e riversamento spontaneo R&S – Con un emendamento al dl 39/2024, in merito alla transizione 5.0, si prevede espressamente che l’agevolazione interesserà anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, quindi prima dell’entrate in vigore del D.L. PNRR (dl 39/2024). Il pagamento degli acconti del 20% per gli investimenti in beni materiali e immateriali finanziati dal Piano 5.0, dovrà essere comunicato periodicamente al GSE. Viene trasformato da quotidiano in mensile l’obbligo posto a carico del GSE di comunicare al Ministero del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l’intenzione di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato. Inoltre, il GSE dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate qualora emerga una fruizione anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.
Per il riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca&Sviluppo indebitamente utilizzato è ancora prevista una proroga fino al 31 ottobre 2024.

Bonus ristrutturazione – L’aliquota del bonus ristrutturazioni a partire dal 1° gennaio 2028 e fino a tutto il 2033 scenderà al 30%. Ad oggi, si ricorda, l’aliquota è ancora pari al 50% ma, dal 1° gennaio 2025 ritornerà nella sua percentuale base pari al 36% (art. 16-bis del TUIR) e rimarrà tale per tutto il triennio 2025-2027 (salvo eventuali modifiche).