venerdì 24 maggio 2024

Credito d'imposta ZES unica

Via libera al nuovo credito d’imposta Zes unica. Istanze entro il 12 luglio e rischio ridefinizione dei crediti. Possono accedervi tutte le imprese , indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. Zes unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo (solo quelli previsti dalla carta degli aiuti), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
E’ con il Decreto 17 maggio 2024 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21/05/2023, n. 117) del Ministero per gli affari europei emanato di concerto con il Ministero dell’economia, che sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. 
Ma per la piena operatività della misura, dobbiamo attendere l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di comunicazione, le istruzioni e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione. 

Investimento minimo e massimo - L’investimento minimo è di 200.000 euro, il massimo 100 milioni. 

Spese agevolabili - Sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientra tra queste anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo. 

Entità credito d’imposta - Per l’acquisto di beni strumentali, le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta (in alcuni casi particolari al 70%): la percentuale che si può ricevere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto. 
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. 
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti - Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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