lunedì 24 marzo 2025

Contributi Impianti fotovoltaici e mini eolici

E' stato pubblicato il Decreto Direttoriale che apre lo sportello per la misura "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi - FER" avente ad oggetto contributi in conto impianti per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

A chi si rivolge

L'incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. 

Possono accedere solo le imprese in contabilità ordinaria. E' necessaria la predisposizione di una diagnosi energetica redatta da soggetto abilitato.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Le agevolazioni

Sono disponibili 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a un milione di euro nella misura massima del:30% per le medie imprese
40% per le micro e piccole imprese
30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento
50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto

La domanda

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025. 

Per informazioni

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/sostegno-autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi




mercoledì 12 marzo 2025

Istanza di riammissione Rottamazione-quater.

E' stato attivato il canale telematico relativo all’invio della domanda di riammissione alla Rottamazione-quater prevista dall’articolo 3-bis del Decreto Milleproroghe. La domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2025, utilizzando il portale dell’Agenzia delle entrate – riscossione.

Come fu previsto per l’adesione originaria la domanda di riammissione potrà essere trasmessa mediante l’area riservata, accedendo con SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, ovvero attraverso l’area pubblica, compilando l’apposito form ed allegando il documento di riconoscimento. 

Indipendentemente dalla modalità prescelta, nell’istanza di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate, fino ad un numero massimo di dieci (31 luglio e 30 novembre 2025, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027), per il quale intende procedere al pagamento. A differenza di quanto previsto dal piano di pagamento originario questa volta le rate saranno di pari importo. 

La riammissione alla Rottamazione-quater è consentita ai soli contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione di adesione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge, n. 197 del 2022, che alla data del 31 dicembre 2024 siano incorsi nell’inefficacia della definizione per l’omesso versamento o il ritardato versamento (oltre il periodo di tolleranza di 5 giorni) di una o più rate in scadenza dal 31 ottobre 2023 al 2 dicembre 2024. Ne consegue che potranno presentare l’istanza di riammissione anche i contribuenti che non abbiano versato alcuna rata del piano di pagamento, mentre saranno esclusi da tale possibilità quelli che siano decaduti a causa dell’omesso o ritardato versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2025. Sono esclusi, pertanto, tutti coloro che al 31 dicembre 2024 erano ancora in regola con i versamenti. 

Non si tratta di una nuova rottamazione. La domanda di riammissione potrà riguardare i soli debiti già ricompresi nell’originario piano di pagamento della Rottamazione-quater oggetto di decadenza, ovvero contenuti nella relativa Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate - riscossione. Entro il 30 giugno 2025 l’Agente della riscossione invierà una Nuova Comunicazione delle somme dovute con indicazione dell’ammontare residuo degli importi da corrispondente. Per gli eventuali versamenti effettuati dopo la decadenza e prima della riammissione, considerati a titolo di acconto, verrà computata la sola quota a titolo di capitale. 

La procedura di riammissione costituisce un’opportunità per tutti i contribuenti ad imminente rischio o già soggetti a procedure esecutive, soprattutto nel caso in cui i relativi carichi, prima o dopo la decadenza della Rottamazione-quater, siano stati ricompresi in piani di versamento rateale ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 decaduti per omesso versamento. 

La semplice presentazione della domanda di riammissione consente di estinguere immediatamente le procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non abbia già avuto luogo l’assegnazione del credito o il primo incanto con esito positivo), di impedire nuove procedure cautelari, esecutive, di sospendere gli effetti inibitori dei fermi amministrativi e di ottenere la condizione di regolarità dei versamenti, sia ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

La riammissione, in particolare, costituisce l’ultima possibilità “concreta” di rateazione nel caso in cui i precedenti tentativi non siano andati a buon fine. Come ribadito nella Guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” dell’Agenzia delle entrate - riscossione, solo per i debiti ricompresi in istanze di rateazione presentate fino al 15 luglio 2022 è possibile richiedere una nuova dilazione, a condizione che sia contestualmente versata una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta. Per i carichi relativi alle istanze di rateazione presentate dal 16 luglio 2022, in caso di decadenza, non è più possibile ottenere una dilazione di pagamento.

Obbligo assicurazione calamità naturali.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, escluse le imprese agricole, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'obbligo assicurativo rileva ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Tale assicurazione, nello specifico, dovrà riguardare i seguenti beni, a qualsiasi titolo utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa:

- terreni: fondi o loro porzioni, con differenticaratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

- fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le operemurarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettronichee a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato.

- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono obbligati ad assicurarsi anche le piccole imprese. Sono esclusi dall'obbligo i lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese.