mercoledì 12 marzo 2025

Istanza di riammissione Rottamazione-quater.

E' stato attivato il canale telematico relativo all’invio della domanda di riammissione alla Rottamazione-quater prevista dall’articolo 3-bis del Decreto Milleproroghe. La domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2025, utilizzando il portale dell’Agenzia delle entrate – riscossione.

Come fu previsto per l’adesione originaria la domanda di riammissione potrà essere trasmessa mediante l’area riservata, accedendo con SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, ovvero attraverso l’area pubblica, compilando l’apposito form ed allegando il documento di riconoscimento. 

Indipendentemente dalla modalità prescelta, nell’istanza di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate, fino ad un numero massimo di dieci (31 luglio e 30 novembre 2025, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027), per il quale intende procedere al pagamento. A differenza di quanto previsto dal piano di pagamento originario questa volta le rate saranno di pari importo. 

La riammissione alla Rottamazione-quater è consentita ai soli contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione di adesione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge, n. 197 del 2022, che alla data del 31 dicembre 2024 siano incorsi nell’inefficacia della definizione per l’omesso versamento o il ritardato versamento (oltre il periodo di tolleranza di 5 giorni) di una o più rate in scadenza dal 31 ottobre 2023 al 2 dicembre 2024. Ne consegue che potranno presentare l’istanza di riammissione anche i contribuenti che non abbiano versato alcuna rata del piano di pagamento, mentre saranno esclusi da tale possibilità quelli che siano decaduti a causa dell’omesso o ritardato versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2025. Sono esclusi, pertanto, tutti coloro che al 31 dicembre 2024 erano ancora in regola con i versamenti. 

Non si tratta di una nuova rottamazione. La domanda di riammissione potrà riguardare i soli debiti già ricompresi nell’originario piano di pagamento della Rottamazione-quater oggetto di decadenza, ovvero contenuti nella relativa Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate - riscossione. Entro il 30 giugno 2025 l’Agente della riscossione invierà una Nuova Comunicazione delle somme dovute con indicazione dell’ammontare residuo degli importi da corrispondente. Per gli eventuali versamenti effettuati dopo la decadenza e prima della riammissione, considerati a titolo di acconto, verrà computata la sola quota a titolo di capitale. 

La procedura di riammissione costituisce un’opportunità per tutti i contribuenti ad imminente rischio o già soggetti a procedure esecutive, soprattutto nel caso in cui i relativi carichi, prima o dopo la decadenza della Rottamazione-quater, siano stati ricompresi in piani di versamento rateale ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 decaduti per omesso versamento. 

La semplice presentazione della domanda di riammissione consente di estinguere immediatamente le procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non abbia già avuto luogo l’assegnazione del credito o il primo incanto con esito positivo), di impedire nuove procedure cautelari, esecutive, di sospendere gli effetti inibitori dei fermi amministrativi e di ottenere la condizione di regolarità dei versamenti, sia ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

La riammissione, in particolare, costituisce l’ultima possibilità “concreta” di rateazione nel caso in cui i precedenti tentativi non siano andati a buon fine. Come ribadito nella Guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” dell’Agenzia delle entrate - riscossione, solo per i debiti ricompresi in istanze di rateazione presentate fino al 15 luglio 2022 è possibile richiedere una nuova dilazione, a condizione che sia contestualmente versata una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta. Per i carichi relativi alle istanze di rateazione presentate dal 16 luglio 2022, in caso di decadenza, non è più possibile ottenere una dilazione di pagamento.

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