mercoledì 12 marzo 2025

Obbligo assicurazione calamità naturali.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, escluse le imprese agricole, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'obbligo assicurativo rileva ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Tale assicurazione, nello specifico, dovrà riguardare i seguenti beni, a qualsiasi titolo utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa:

- terreni: fondi o loro porzioni, con differenticaratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

- fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le operemurarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettronichee a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato.

- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono obbligati ad assicurarsi anche le piccole imprese. Sono esclusi dall'obbligo i lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese.

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