mercoledì 6 gennaio 2016

Approvazione Legge di Stabilità: molte le novità per le imprese.

Di seguito le principali novità apportate dalla Legge di Stabilità di recente approvazione avente decorrenza dal 01 gennaio 2016:

Agevolazioni alle imprese:

Maggiorazione ammortamenti dei beni strumentali: ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali  nuovi  dal  15 ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,  con  esclusivo  riferimento  alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento, con conseguente maggiore risparmio fiscale collegato al maggiore ammortamento deducibile. 

Credito di imposta acquisto beni strumentali: alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite  delle  regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe  previste  dall’articolo 107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato  sul   funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone  assistite  delle  regioni  Molise, Sardegna e Abruzzo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. Sono agevolati gli investimenti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'amplia­ mento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produt­tivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono esclusi i settori dell'industria siderurgica,  carbonifera,  della  costruzione navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  nonche'  ai  settori  creditizio, finanziario e assicurativo.

Assunzioni agevolate: rinnovata l’agevolazione sulle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori non occupati stabilmente negli ultimi 6 mesi. Tuttavia, per le assunzioni decorrenti dal decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, l’agevolazione è ridotta ad un periodo massimo di ventiquattro mesi e l'esonero è limitato al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e comunque nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. 

Regime forfettario: ridotta la tassazione dei contribuenti minori in regime forfettario. Per i primi quattro esercizi di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% e l’imposizione Inps del 35%.

Assegnazione beni ai soci ed esclusione beni imprenditore individuale: le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili non strumentali, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 possono beneficiare dell’imposizione sostitutiva del 8% sulla plusvalenza. Inoltre, le  aliquote  dell'imposta  proporzionale  di  registro eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa' semplici. 
L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali puo', entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Note di variazione ai fini iva: a decorrere dal 2017 sarà possibile emettere note di variazioni iva a seguito del mancato incasso dei corrispettivi fatturati nei seguenti casi:  a) partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste infruttuose.

Riammissione ai termini piani di rateazione scaduti: i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre  2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione relativamente all’emissione di avvisi di accertamento sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso,  limitatamente  al  versamento  delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016  riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Rimborso accise su carburante Autotrasporti: a decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d'imposta  relativo all'agevolazione    sul    gasolio     per     autotrazione     degli autotrasportatori,  di  cui  all'elenco  2  allegato  alla  legge  27 dicembre 2013, n. 147, non spettarà per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Esoneri contributi settore Autotrasporti internazionale: a decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per  un periodo di tre anni, per  i  conducenti  che  esercitano  la  propria attivita' con veicoli  a  cui  si  applica  il  regolamento  (CE)  n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita’ in servizi di trasporto internazionale per almeno 100  giorni  annui, e' riconosciuto, a  domanda,  l'esonero  dai  complessivi  contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura  dell'80  per  cento  nei limiti di  quanto  stabilito  dal  presente  comma.

Prorogata la rivalutazione dei beni di impresa: il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita’ produttive  a  decorrere  dal terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell’imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Regime fiscale energia prodotta da imprenditori agricoli: la produzione e la cessione di energia elettrica  e  calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino  a  2.400.000  kWh  anno,  e fotovoltaiche, sino a 260.000  kWh  anno,  nonche'  di  carburanti  e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo,  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  costituiscono attivita' connesse ai sensi  dell'articolo  2135,  terzo  comma,  del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per  la produzione di energia, oltre i  limiti  suddetti,  il  reddito  delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli  altri  soggetti  di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando  all'ammontare  dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli  effetti dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  relativamente  alla  componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di  redditivita'  del  25  per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione  del  reddito  nei modi ordinari.

IRAP Agricoltori: esenzione Irap per i soggetti che svolgono attività agricola.

Controlli

Avvisi di accertamento - allungamento termini di decadenza: a decorrere dal 2017 gli  avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere  notificati,  a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Ne consegue, pertanto, l’allungamento del periodo di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Altro:

Rivalutazione terreni e quote di partecipazione: prorogata la rivalutazione delle quote di partecipazioni e dei terreni edificabili e non detenuti al 01 gennaio 2016. L’imposta sostitutiva, pari al 8%, dovrà essere versata entro il 30 giugno 2016.

Limite trasferimento denaro contante: a decorrere dal 01 gennaio 2016 il limite previsto al trasferimento di denaro contante passa da 1.000,00 € a 3.000,00 €. Ne consegue che saranno liberamente trasferimenti somme in denaro contanti fino all’imposto di 2.999,99 €.

Esenzione Imu per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unita'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.

Esenzione Imu per i terreni agricoli posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione


Esenzione Tasi per immobili destinati alla prima abitazione. Riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi per gli immobili locati a canone concordato.

Acquisto immobili prima abitazione: detrazione pari  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all’acquisto, effettuato entro  il  31  dicembre  2016,  di  unita'  immobiliari  a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo  e'  pari  al  50  per  cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e'  ripartita  in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Locazioni abitative: relativamente ai contratti di locazione è  nulla  ogni pattuizione volta a determinare un importo del  canone  di  locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.  E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata  comunicazione,  nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed  all'amministratore  del condominio. Il conduttore potrà richiedere , nel termine di sei mesi, la  restituzione  delle  somme  corrisposte  in misura  superiore rispetto alle pattuizioni contrattuali.

Detrazioni risparmio energetico e ristrutturazioni: proroga per tutto il 2016 delle detrazioni sugli interventi di recupero edilizio, risparmio energetico e bonus mobili.

Nuova detrazione mobili: le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

Nuova detrazione risparmio energetico: riconosciuta detrazione spese  sostenute  per l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi multimediali  per  il  controllo  da   remoto   degli   impianti   di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Leasing immobile a destinazione abitativa: è istituito il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facolta' di acquistare la proprieta' del bene a un prezzo prestabilito. L'utilizzatore  , inoltre, puo’ chiedere, previa presentazione di apposita richiesta  al  concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu’ di una volta e per un periodo massimo  complessivo  non  superiore  a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro  subordinato.

Leasing abitazioni - detrazioni: detraibili i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di  acquisto  a  fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo  non  superiore  a 20.000 euro, derivanti  da  contratti  di  locazione  finanziaria  su unita' immobiliari, anche da  costruire,  da  adibire  ad  abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta’ inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto  di  locazione  finanziaria che non  sono  titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni  di  cui alla lettera b).

Lo Studio Associato D'Archimio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.







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