martedì 29 marzo 2016

Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno: attuazione.


È stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014.

Limitatamente al territorio abruzzese sono agevolati gli interventi effettuati nei comuni di: 

- Area Abruzzo-Molise: San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Gissi, Atessa, Paglieta, Mozzagrogna. 

- Area Abruzzo 1: Chieti,Manoppello,Turrivalignani,Bolognano, Alanno, Pietranico, Scafa, Pescosansonesco, Bussi sul Tirino, Salle, Collepietro, Navelli, Caporciano, Prata D'Ansidonia, San Demetrio, Poggio Picenze, Fossa, Scoppito, L’Aquila, Sulmona. 

- Area Abruzzo-Marche: Ancarano, Controguerra, Colonnella, Corropoli, S. Omero, Torano Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Nereto.

Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Nello specifico sono agevolati:

- gli investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'amplia­mento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produt­tivo complessivo di uno stabilimento esistente;  

- le acquisizioni di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella defi­nizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. 

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
Al fine di accedere all'agevolazione la richiesta è presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
 






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