venerdì 30 giugno 2017

Operatori Compro Oro - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Con la recente pubblicazione del Decreto Legislativo 92/2017 entrano in vigore le nuove norme in materia di raccolta oro rottame da parte delle gioiellerie e degli altri operatori del settore. Di seguito una breve sintesi delle principali novità. 

Articolo 2 - Destinatari della normativa. Sono destinatari il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Si intende per attività di compro oro quella consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente, nei confronti di privati che, anche sotto forma di permuta, acquista o cedono oggetti preziosi usati ovvero di operatori professionali in oro cui i medesimi oggetti sono ceduti. Si considerano operazioni relativa ai compro oro quelle aventi ad oggetto la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. 

Articolo 2 - Finalità. Consentire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali. 

Articolo 3 - Registro Compro Oro. L'esercizio dell'attività di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all’uopo istituito presso l’OAM. All'istanza telematica di iscrizione è necessario allegare copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonché l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza. 
N.B.: le modalità tecniche di iscrizione verranno stabilite da un successivo Decreto Ministeriale da adottarsi entro tre mesi. 

Articolo 4 - Obblighi di identificazione della clientela. Si applicano anche ai Compro Oro non già Operatori Professionali gli obblighi di identificazione della clientela di cui Pagina all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto gli Operatori Compro Oro dovranno identificare il cliente e verificare la sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente. L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e’ svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Articolo 4 - Limiti all’utilizzo del contante. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e’ obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate. 

Articolo 5 - Tracciabilità. Gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. A tal fine gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante: i dati identificativi del cliente, la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita’, l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso, la data e l'ora dell’operazione, l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato, l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi (1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto).
N.B.: a conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. Tutta la documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni. 

Articolo 7 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. 

Articolo 8 - Esercizio abusivo. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. 

Articoli 9 e 10 - Sanzioni. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

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