sabato 5 ottobre 2024

Ravvedimento speciale: sanatoria per il periodo 2018-2022

Gentile Cliente,

la Legge di Conversione del Decreto Omnibus introduce a favore dei contribuenti soggetti ISA che aderiscono al Concordato preventivo biennale la possibilità, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP, di limitare le attività di accertamento per il periodo 2018-2022. 

Possono accedere solo i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre 2024.

A seguito del ravvedimento, in particolare, non possono essere effettuate le verifiche sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo. 

La base imponibile, per la singola annualità, sarà pari:
- al 5% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA 10;
- al 10% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 ed inferiore a 10;
- al 20% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ed inferiore a 8;
- al 30% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 ed inferiore a 6;
- al 40% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 ed inferiore a 4;
- al 50% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’imposta sostitutiva, invece, viene determinata nella misura pari al:

- 10%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
- 12%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è inferiore a 6.

Si dispone, inoltre, un abbattimento del 30 % dell’imposta sostitutiva per i periodi direttamente interessati dalla pandemia da COVID-19 (2020 e 2021). In ogni caso l'imposta sostitutiva minima per la singola annualità dovrà essere di 1.000 euro.

Ad esempio per il contribuente che nel 2019 abbia dichiarato 50.000 euro" ed abbia ottenuto un punteggio ISA di "7", l'imposta sostitutiva sarà pari a "1.200 euro". Con il versamento di tale imposta non saranno possibili gli accertamenti sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

giovedì 26 settembre 2024

Patente a punti per cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Non sono obbligati al possesso della patente a punti: 
1) coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; 
2) le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. 

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); 
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Dal 23 settembre 2024, data di pubblicazione della circolare esplicativa INL, è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 

A partire dal 1° novembre 2024 sarà possibile operare in cantiere solo dopo aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale, non sarà più consentito l’inoltro della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC. 

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). 

Riferimenti normativi: 
Articolo 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - Circolare INL n. 4 del 23/09/2024.

venerdì 24 maggio 2024

Credito d'imposta ZES unica

Via libera al nuovo credito d’imposta Zes unica. Istanze entro il 12 luglio e rischio ridefinizione dei crediti. Possono accedervi tutte le imprese , indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. Zes unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo (solo quelli previsti dalla carta degli aiuti), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
E’ con il Decreto 17 maggio 2024 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21/05/2023, n. 117) del Ministero per gli affari europei emanato di concerto con il Ministero dell’economia, che sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. 
Ma per la piena operatività della misura, dobbiamo attendere l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di comunicazione, le istruzioni e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione. 

Investimento minimo e massimo - L’investimento minimo è di 200.000 euro, il massimo 100 milioni. 

Spese agevolabili - Sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientra tra queste anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo. 

Entità credito d’imposta - Per l’acquisto di beni strumentali, le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta (in alcuni casi particolari al 70%): la percentuale che si può ricevere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto. 
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. 
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti - Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Novità bonus edilizi

Dopo il via libera definitivo del Senato ottenuto il 16 maggio scorso, arriva quello della Camera ottenuto nella mattinata di ieri con 150 sì e 109 no. È attesa ora la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Segue un riepilogo delle principali novità.

Bonus edilizi - In tema Superbonus, le detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto 29 marzo 2024, n. 39, quindi, negli anni 2024 e 2025, saranno detraibili obbligatoriamente in 10 anni. Attualmente, la legislazione vigente prevede per tali detrazioni la fruizione in 4 rate con un’aliquota pari al 70% per il 2024 e al 65% per l’anno 2025.

Banche, assicurazioni e società finanziarie. Le disposizioni – Dal 1° gennaio 2025 le banche e gli istituti finanziari non potranno più compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i contributi previdenziali, assistenziali e con premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Qualora il divieto non venisse rispettato, il Fisco recupererà il credito compensato e provvederà a sostenere una sanzione.
Al fine di prevenire l’acquisto di crediti derivanti dalle misure Superbonus a prezzi troppo bassi rispetto al loro valore reale, l’articolo 4-bis, comma 6, introduce un nuovo comma 3-ter all’art. 121 del dl 34/2020, inerente all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare, la norma stabilisce che per i soggetti qualificati che hanno acquistato crediti d’imposta a un prezzo inferiore al 75% del loro valore nominale, la detrazione deve essere suddivisa in6 rate annuali di pari importo anziché nella rateazione originaria. Le nuove regole si applicano a banche, intermediari finanziari iscritti all’Albo e imprese di assicurazioni.

Enti comunali: attività di vigilanza e controllo – I Comuni devono vigilare sulle irregolarità, in particolare, dovranno sostenere controlli su interventi relativi a Superbonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche. In caso di mancata realizzazione dei lavori o di difformità rispetto ai documenti edilizi rilasciati, il Comune è autorizzato a trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’Enea, con la possibilità di irrogare per illeciti relativi alla disciplina edilizia. Inoltre, potranno segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti che hanno generato indebite agevolazioni fiscali.
È previsto un incentivo alle attività di controllo pari al 50% delle maggiori somme incassate a titolo definitivo e delle sanzioni. Tra le attività di accertamento rientrano la condivisione dei dati relativi alle comunicazioni di inizio lavori o dei titoli abilitativi con l’Enea e l’Agenzia delle Entrate e ogni altra attività che permetta l’immediata verifica della corrispondenza tra gli interventi effettuati e la maturazione della detrazione.
Sarà istituito un “Fondo delle somme recuperate dall’utilizzo indebito delle agevolazioni edilizie” in cui confluiranno le somme recuperate. La destinazione del 50% e la ripartizione ai comuni aventi diritto verrà disposta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sconto fattura e cessione credito: deroga comuni colpiti dal sisma – È prevista una deroga al blocco dello sconto in fattura e cessione del credito per i comuni colpiti da eventi sismici. In particolare, la deroga interessa gli immobili danneggiati dai terremoti del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali le richieste sono state presentate a partire dal 30 marzo 2024.

Novità piano Transizione 5.0 e riversamento spontaneo R&S – Con un emendamento al dl 39/2024, in merito alla transizione 5.0, si prevede espressamente che l’agevolazione interesserà anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, quindi prima dell’entrate in vigore del D.L. PNRR (dl 39/2024). Il pagamento degli acconti del 20% per gli investimenti in beni materiali e immateriali finanziati dal Piano 5.0, dovrà essere comunicato periodicamente al GSE. Viene trasformato da quotidiano in mensile l’obbligo posto a carico del GSE di comunicare al Ministero del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l’intenzione di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato. Inoltre, il GSE dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate qualora emerga una fruizione anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.
Per il riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca&Sviluppo indebitamente utilizzato è ancora prevista una proroga fino al 31 ottobre 2024.

Bonus ristrutturazione – L’aliquota del bonus ristrutturazioni a partire dal 1° gennaio 2028 e fino a tutto il 2033 scenderà al 30%. Ad oggi, si ricorda, l’aliquota è ancora pari al 50% ma, dal 1° gennaio 2025 ritornerà nella sua percentuale base pari al 36% (art. 16-bis del TUIR) e rimarrà tale per tutto il triennio 2025-2027 (salvo eventuali modifiche).


martedì 5 marzo 2024

Incentivi fiscali Transizione 5.0

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19 del 2024 avente ad oggetto le agevolazioni relative al Programma Transizione 5.0 in tema di investimenti in progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Beneficiari
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. 

Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Sono inoltre agevolabili:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
c) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
d) le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

Credito d'imposta
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Sono previste delle maggiorazioni:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento; 
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento;

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione fino al 31 dicembre 2025. La parte residua può essere utilizzata in cinque quote annuali di pari importo.

Procedura
L'agevolazione, soggetta a domanda, è subordinata alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, nonchè alla certificazione di regolarità contabile di un soggetto iscritto al Registro dei Revisori dei Conti. La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cumulabilità
Il credito d'imposta in oggetto non  è cumulabile, in  relazione  ai  medesimi  costi  ammissibili,  con  il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali  di  cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020, n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti  nella  ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

mercoledì 24 gennaio 2024

Lavori in somministrazione: comunicazione entro il 31 Gennaio 2024

Le aziende che nel 2023 hanno impiegato lavoratori tramite le agenzie di somministrazione devono comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati entro la data del 31 gennaio 2024. 

La comunicazione va inoltrata (a mezzo pec, raccomandata ar o a mano) alle rappresentanze sindacali aziendali (rsa), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (rsu) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (cgil, cisl,uil).

L’art. 40, comma 1, Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 250 ad euro 1.250 in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo.

martedì 2 gennaio 2024

Revisione aliquote IRPEF e detrazioni.

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, e' diminuito di un importo pari a euro 260, relativamente:

a) agli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie
b) alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
c) ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Super-deduzione per incremento occupazionale.

Limitatamente al periodo d'imposta 2024 per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta 2023. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La maggiorazione verrà determinata considerando il minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023.

Saranno disposte aliquote maggiore relativamente all'assunzione di particolari categorie di soggetti. 

Adeguamento rimanenze di magazzino.

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. La misura è finalizzata al riallineamento fra il magazzino fisico e quello contabile. A tal fine saranno dovute:

- ipotesi eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi: 
a) l'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
b) un’imposta sostitutiva dell’impo-sta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

- ipotesi indicazione di valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse: un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’adeguamento  non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali. Nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

Superbonus, trattamento della plusvalenza in caso di cessione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati ai fini SUPERBONUS, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, sono imponibili e soggette all'imposta sostitutiva del 26 per cento.

In tal caso, per gli interventi che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, ai fini della determinazione della plusvalenza non si tiene conto delle spese relative a tali interventi per le quali si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese.

Sono in ogni caso esclusi dall'imposizione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo


Novità locazioni brevi.

Cedolare secca

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, salva l'opzione per il regime ordinario, si applica il regime della cedolare secca con aliquota del 26 per cento. L’aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Codice identificativo nazionale (CIN)

A decorrere dal 1° gennaio 2024 le unità immobiliari a destinazione abitativa destinate a locazione turistica o locazione breve, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, verrà assegnato un codice identificativo nazionale. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.
Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

Dotazioni di sicurezza - forma imprenditoriale

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, gestite nelle forme imprenditoriali, dovranno essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Sanzioni

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, , unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. 
Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prive delle dotazioni minime di sicurezza previste in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.