venerdì 29 dicembre 2017

Legge di stabilità 2017

Gentili Clienti, di seguito le principali novità relative alla Legge di Stabilità approvata dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2017.


I PRINCIPALI INTERVENTI

Proroga al 2018 sia per il super che per l’iper ammortamento, ma con condizioni e modalità differenziate.
Super ammortamento: il comma 29 dispone che gli investimenti in beni super ammortizzabili effettuati da imprese e professionisti nel 2018 (o anche nel primo semestre del 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 sia accettato l’ordine e pagato un acconto non inferiore al 20%) potranno usufruire di una maggiorazione del 30% (in luogo dell’attuale 40%) nel calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. Sono esclusi dalla proroga (oltre a fabbricati e costruzioni, nonché a beni con coefficiente inferiore al 6,5%, come già oggi), i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir. La modifica normativa fa sì che, per gli investimenti “super” effettuati nel primo semestre del 2018 si sovrappongano due agevolazioni. Se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le attuali regole e dunque la maggiorazione del costo pari al 40% e l’estensione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico). Diversamente, si entrerà nella nuova, penalizzante disciplina della legge di bilancio 2018: 30% e niente veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.
Iper ammortamento: per i beni iper ammortizzabili, invece, il comma 30 della legge stabilisce un mero allungamento dei termini senza introdurre modifiche rispetto alla disciplina attuale. Le imprese, per gli investimenti effettuati nel 2018 potranno dunque indifferentemente applicare la norma oggi in vigore, che termina al 30 settembre per ordini e acconti entro fine 2017, o quella in arrivo, che riguarda tutto il 2018, con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno. I nuovi termini per l’investimento “iper” riguardano (come stabilito dal comma 31) anche i beni immateriali di cui all’allegato B) della legge 232/2016, per i quali (se effettuati da imprese che fruiscono dell’iper ammortamento) la maggiorazione è del 40 per cento. Per quest’ultimo bonus, il comma 32 amplia inoltre l’ambito oggettivo. Chi investe in beni iper ammortizzabili potrà dunque definire gli ordini con maggiore tempo senza che ciò comporti alcuna penalizzazione negli incentivi. La scadenza di domenica 31 dicembre 2017 va invece tenuta presente da parte di chi intende fruire dell’iper ammortamento già dal corrente esercizio.
Sostituzione: se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo di imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene con uno similare avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Imposta sostitutiva sui dividendi e plusvalenze delle società di capitali: la legge di bilancio uniforma il prelievo sui dividendi prevedendo l’imposta sostitutiva del 26% anche per le partecipazioni qualificate, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie. Per partecipazioni «qualificate» si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Nel confronto con la tassazione a Irpef e relative addizionali, saranno marginalmente avvantaggiati i percettori di dividendi nella fascia di reddito oltre i 75 mila euro. Rischiano, invece, di essere notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incasseranno dividendi e che si troveranno negli scaglioni di reddito più bassi. Di contro sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate.Le disposizioni di cui trattasi si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 ed ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019. Tuttavia alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni attuali. Le disposizioni transitorie sono applicabili per le distribuzioni “deliberate” a partire dal 1° gennaio 2018; ciò comporta l’inapplicabilità della disciplina transitoria in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio (e quindi ordinariamente attratti al nuovo regime del 26%) ma la cui delibera è intervenuta in precedenza.

Agevolazioni nuove assunzioni under 35: a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico.

ALTRI INTERVENTI

Bonus verde: per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: 
a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im- pianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Bonus ristrutturazioni 2018: è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus mobili 2018: collegato ai lavori di ristrutturazione, viene prorogato il bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per usufruire del bonus i lavori devono iniziare dopo il 1 gennaio 2018.

Detrazioni ecobonus 2018: viene prorogata la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ma cambiano le percentuali di sconto. Scende al 50% il bonus per l'acquisto e installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie biomassa e caldaie a condensazione di classe A. Rimane al 65% la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale all'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Viene introdotta anche la detrazione del 65% per l'acquisto e installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.

Sismabonus 2018: viene prorogato il bonus per la messa in sicurezza antisismica delle parti comuni degli edifici condominiali, degli edifici residenziali e produttivi, che, quest'anno, viene esteso anche alle case popolari. Si parte da una riduzione del 50% che puo' arrivare fino all'85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che non solo riducono il rischio sismico, ma anche riqualificano energeticamente.

Cessione credito bonus energia: viene estesa la possibilità di cedere il credito per gli interventi di riqualificazione energetica anche per singole unità immobiliari.

Detrazione polizze calamità: diventano detraibili le assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati sulle singole abitazioni.

Cedolare secca canone concordato 2018: prorogata anche per il prossimo biennio la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede: questa detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui l'immobile sia situato nella stessa provincia di residenza. Nel caso in cui lo studente viva in una zona montana e disagiata, la detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui la distanza tra luogo di residenza e di studi sia pari ad almeno 50 km.


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