martedì 14 gennaio 2020

Cessioni intracomunitarie.

Dal 2020 il codice identificativo Iva del cessionario comunitario è un elemento necessario per consentire al cedente, identificato in un altro Stato membro di emettere una fattura di cessione intracomunitaria senza applicazione d’imposta. Pertanto, dal 1° gennaio le fatture del cedente devono riportare il numero identificativo del cessionario identificato in altro Stato membro. Il primo profilo interessante interpretato dalla Commissione è che tale numero deve essere indicato (o meglio comunicato) dal cessionario. Come questa comunicazione debba avvenire non è stabilito dalla normativa unionale. In effetti, non risulta necessaria una comunicazione formale. In pratica, tale comunicazione può avvenire in qualsiasi modo anche con una semplice email. A dire il vero la norma non prevede una vera e propria comunicazione: pertanto, il solo fatto che il cedente inserisca il codice identificativo in fattura determina una presunta comunicazione sufficiente a superare il vincolo normativo. È chiaro, però, che l’assenza della comunicazione ha delle conseguenze se il cedente non è in grado di individuare tale codice ovvero se il codice indicato non è corretto. In questo caso il cedente è costretto a emettere la fattura con Iva dello Stato di cessione. Invero, la Commissione sottolinea che tale situazione non inficia la gestione dell’acquisto intracomunitario se l’acquirente è in grado di dimostrare alla propria amministrazione che lo stesso possedeva al momento di effettuazione della cessione un codice identificativo valido. In questo caso, l’acquirente opererebbe la liquidazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione dei beni e il cedente dovrebbe provvedere a emettere una nota di variazione per modificare il regime della cessione intracomunitaria.

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