giovedì 2 gennaio 2020

Legge di stabilità: altre novità.

Imposta di bollo: al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche puo' essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Rivalutazione quote e terreni: viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Nel dettaglio:
- si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
- si aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Rivalutazione beni di impresa: la legge di stabilità proroga ancora la possibilità di rivalutare i beni d’impresa.
Sono ammessi alla rivalutazione le società di capitali e gli enti commerciali residenti nonché, per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge 342/2000, anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all’impresa) e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Per i soggetti solari la rivalutazione ha ad oggetto i beni risultanti dal bilancio 2018 e deve essere eseguita nel bilancio 2019. Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie. 
Tra i beni d’impresa figurano i beni materiali e immateriali, ad esclusione dei beni merce. La rivalutazione, da annotarsi nel relativo inventario e nella nota integrativa, deve essere effettuata con riferimento a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Dm 162/2001 .
Rimane immutato il principale aspetto negativo che ha fortemente ridotto in passato l'interesse per questa disposizione normativa, ovvero il riconoscimento differito degli effetti fiscali. Infatti, i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti (ad esempio ai fini dell'ammortamento) solamente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (cioè dall'esercizio 2022). Invece ai fini realizzativi (ad esempio, cessione) sono riconosciuti solamente a decorrere dal quarto esercizio successivo (dal 2023 per i soggetti solari). Il saldo attivo di rivalutazione, infine, può essere affrancato in tutto o in parte con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Cessione di beni intracomunitari: dal 01/01/2019 la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido. Pertanto, sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere ad ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it).

Fringe benefit auto aziendali: per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa.

Cedolare secca: viene messa a regime la cedolare secca al 10% sulle locazioni a canone concordato. Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

IMU-TASI: Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. 
Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:
- l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;
- ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
- vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;
- l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Inoltre, viene anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.
Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.
Infine, i comuni, in deroga alle norme attualmente in vigore, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

Deducibili IMU immobili strumentali: introdotta la progressiva deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali anticipando al 2022 l’integrale deducibilità del tributo e confermando, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, la deducibilità al 60%. A tale proposito, si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Pertanto, per il solo anno 2019, la deducibilità dell’IMU (ma anche dell’IMI per la provincia autonoma di Bolzano e dell’IMIS della provincia autonoma di Trento) è fissata nella misura del 50%.

Limiti alle detrazioni fiscali per redditi alti: le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

Tracciabilità detrazioni IRPEF: si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili: prevista la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I bonus sono confermati nelle attuali misure e con gli stessi limiti previsti nel 2019, salvo la soppressione dei seguenti benefici:
- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura.

Detrazione spese veterinarie: cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP: si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall’art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 
Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

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