giovedì 2 gennaio 2020

Regime forfettario, nuove incompatibilità


Oltre al limite di 65mila euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfetari non devono aver superato nell’anno precedente, viene introdotto un altro requisito di accesso e cioè che questi contribuenti non devono aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo non superiore a 20mila euro. I riferimenti normativi al lavoro subordinato o parasubordinato sono l’articolo 70 del Dlgs 276/03 (lavoro meramente occasionale), lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, lettere c) e c bis) del Tuir (borse di studio o sussidi e collaborazione coordinata e continuativa); il divieto riguarda anche i collaboratori assunti secondo le modalità riconducibili all’articolo 61, del decreto 276 (contratti a progetto), nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione e le spese di lavoro corrisposte ai familiari che non sono deducibili in base all’articolo 60 del Tuir. 

Viene inoltre reintrodotta una causa di esclusione, anche questa identica a quella vigente fino al 2018, in base alla quale sono esclusi dal forfait coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre 30mila euro. La verifica di tale soglia non deve essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno; quindi ad esempio se il contribuente ha cessato il lavoro dipendente ed è andato in pensione nel corso del 2019, si considera soltanto il reddito di pensione. L’importo non è ragguagliato ad anno.

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