Agevolazione: le quote di ammortamento ed i canoni di locazione finanziaria relative a investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 sono maggiorate del 40%.
L'agevolazione consiste nella maggiorazione del
costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali
strumentali, in modo da consentire, ai ini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al
periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria più elevati, con conseguente risparmio fiscale.
Requisiti soggettivi: imprese e lavoratori autonomi.
Possono beneficiare dell’agevolazione in argomento
sia i contribuenti titolari di reddito d’impresa che gli
esercenti arti e professioni, a nulla rilevando, ai fini
della fruibilità della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene strumentale il regime
contabile adottato (ordinario o semplificato), nonché
la natura giuridica, le dimensioni ed il settore produttivo di appartenenza. Sono agevolate anche le imprese neo costituite ed i contribuenti minori, purché non in regime forfettario.
Requisiti oggettivi: acquisto di beni strumentali nuovi, ad eccezione di beni immobili e fabbricati e beni aventi coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
Sono beni strumentali i beni oggetto di investimento che devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa. I beni,
conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti
ad essere impiegati come strumenti di produzione al
l’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono per
tanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita (C.M. 19.2.2015, n. 5). Il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo
ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che
nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di be
ne complesso che incorpora anche un bene usato. In tale
ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del
bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al
costo complessivo.
Requisiti temporali: i beni agevolati, nuovi di fabbrica, devono essere acquistati nel periodo ricompreso dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa
e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
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