lunedì 8 febbraio 2016

Agevolazione beni strumentali: maxi ammortamento

Agevolazione: le quote di ammortamento ed i canoni di locazione finanziaria relative a investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 sono maggiorate del 40%. 

L'agevolazione consiste nella maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali, in modo da consentire, ai ini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati, con conseguente risparmio fiscale.

Requisiti soggettivi: imprese e lavoratori autonomi.
Possono beneficiare dell’agevolazione in argomento sia i contribuenti titolari di reddito d’impresa che gli esercenti arti e professioni, a nulla rilevando, ai fini della fruibilità della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene strumentale il regime contabile adottato (ordinario o semplificato), nonché la natura giuridica, le dimensioni ed il settore produttivo di appartenenza. Sono agevolate anche le imprese neo costituite ed i contribuenti minori, purché non in regime forfettario.

Requisiti oggettivi: acquisto di beni strumentali nuovi, ad eccezione di beni immobili e fabbricati e beni aventi coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.

Sono beni strumentali i beni oggetto di investimento che de­vono caratterizzarsi per il requisito della “strumentali­tà” rispetto all’attività esercitata dall’impresa. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione al­ l’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono per­ tanto esclusi i beni autonomamente destinati alla ven­dita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o as­semblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita (C.M. 19.2.2015, n. 5). Il requisito della “novità” sussiste in re­lazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo com­plessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussi­stere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di be­ ne complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

Requisiti temporali: i beni agevolati, nuovi di fabbrica, devono essere acquistati nel periodo ricompreso dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre  2016.

Le spese di acqui­sizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobi­li, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Nessun commento:

Posta un commento