lunedì 8 febbraio 2016

Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice

La legge di stabilità di recente approvazione ha reintrodotto la possibilità di estromettere dalle società gli immobili non direttamente utilizzati nello svolgimento dell'attività di impresa ed assegnarli ai soci. Di seguito, in sintesi, le caratteristiche dell'agevolazione.

1) Assegnazione o cessione agevolata:

requisiti soggetti:
  • società: tutte le società commerciali, di persone e di capitali, a prescindere che siano di comodo.
  • soci: iscritti al libro soci iscritti al libro soci al 30 settembre 2015.
requisiti oggettivi:
  • beni: immobili diversi da quelli strumentali per destinazione alla data dell’assegnazione (immobili strumentali per natura, immobili patrimonio e beni merce). 
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali per l’attività propria.
beneficio:
  • imposta sostitutiva applicata alla differenza fra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto
    • 10,50% per le società di comodo
    • 8% per le altre società
  • imposta sostitutiva applicata sulla riserva in sospensione di imposta del 13%
  • imposte indirette:
    • imposta di registro—> riduzione al 50 % dell’aliquota
    • ipo-catastali—> in misura fissa 
    • iva—> applicazione regime ordinario (esente o imponibile a seconda dei casi)
base imponibile: su richiesta della società e nel rispetto delle  condizioni  prescritte, il valore   normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

versamento: 
  • 60% entro il 30 novembre 2016
  • il residuo entro il 6 giugno 2017

2) Trasformazione in società semplice: 

requisiti soggetti: società aventi ad oggetto la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione che si trasformino in società semplice entro il 30 settembre 2016.

requisiti oggettivi:
  • beni: immobili diversi da quelli strumentali per destinazione alla data dell’assegnazione (immobili strumentali per natura, immobili patrimonio e beni merce). 
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali per l’attività propria.
beneficio: imposta sostitutiva applicata alla differenza fra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto:
  • 10,50% per le società di comodo
  • 8% per le altre società
versamento: 
  • 60% entro il 30 novembre 2016
  • il residuo entro il 6 giugno 2017
soci: il costo fiscalmente riconosciuto delle quote viene aumentato per lo stesso imposto della base imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.

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